Al via la nuova normativa per compensare la chiusura
degli impianti di carburante
IN VIGORE DALL'11 OTTOBRE 2003
IL NUOVO DECRETO PER IL FONDO INDENNIZZI
di Pietro Rosa Gastaldo
Segretario Nazionale della Faib/Aisa Confesercenti Il nuovo Decreto Ministeriale per il Fondo indennizzi, per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, entra in vigore l'11 ottobre 2003.
Il Decreto firmato dal Ministro delle attività produttive, on. Antonio Marzano, il sette agosto 2003, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 il 25 settembre 2003 e la sua efficacia avviene dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Il nuovo Decreto norma gli obblighi ed i diritti dei soggetti aventi titolo ad accedere al fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e ne regola le procedure e l'ammontare degli indennizzi.
Il Decreto conferma l'impianto normativo preesistente, fornito dal precedente Decreto del 24 febbraio 1999 e conferma il diritto di accesso al fondo indennizzi sia dei gestori degli impianti chiusi, definitivamente, a seguito della razionalizzazione della rete distributiva, sia dei retisti privati titolari di autorizzazioni, che siano titolari fino ad un massimo di cinque autorizzazioni.
Al Decreto sono allegati gli schemi per gli adempimenti relativi le istanze d'indennizzo, che ne facilitano l'espletamento.
L'impianto procedurale previsto nel nuovo DM conferma quello precedente apportandone alcune variazioni.
Nel DM è previsto, per il solo anno 2002, il versamento da parte dei titolari di autorizzazioni e da parte dei gestori, di un contributo sull'intero erogato di carburanti da autotrazione, benzine, gasolio e GPL.
L'importo è di € 0,0003 (0,58 vecchie lire) al litro, a carico dei titolari di autorizzazione e di € 0.0001 (0.19 vecchie lire) al litro, a carico dei gestori.
L'articolo 1 del DM prevede questo versamento, conseguente al dispositivo contenuto nell'art. 29 della Legge 12 dicembre 2002 m. 273, con il quale si stabilisce che il Fondo è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo su ogni litro di carburante da autotrazione, venduto sugli impianti di distribuzione, a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei gestori.
L'articolo 2 individua i soggetti aventi titolo ad accedere agli indennizzi che sono i gestori ed i titolari di autorizzazione, fino ad un massimo di cinque.
Si stabilisce che l'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore, per un solo impianto; il gestore non deve gestire altri impianti alla presentazione dell'istanza di indennizzo.
L'articolo 3 stabilisce che il versamento previsto dall'art. 1 deve essere versato a favore della Cassa Conguaglio GPL entro il 31 dicembre 2003, sul totale dei carburanti erogati nel 2002, accertati da riscontro con i dati in possesso agli Uffici Tecnici di Finanza. L'articolo prevede che il contributo può essere integralmente versato dal titolare dell'autorizzazione, anche per il gestore, a seguito di apposita delega.
L'articolo 4 regola l'attività istruttoria delle domande di accesso al fondo, che si suddivide nell'istruttoria praticata dagli uffici di segreteria del comitato tecnico, al Ministero delle attività produttive. Il comitato tecnico esprime motivato parere di conformità e successivamente la Cassa conguaglio GPL effettua i propri controlli e delibera sulle domande d'indennizzo.
L'articolo 5 prevede i tempi entro i quali si deve procedere alla presentazione della domanda d'indennizzo: entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione dell'impianto dismesso.
E' prevista, in questo articolo, una "finestra" di sanatoria per i soli impianti chiusi dopo il sette aprile 1999, ma anteriormente all'11 ottobre 2003, per i quali siano decorsi i termini previsti dal DM del 24 febbraio 1999. Anche in questo caso le domande debbono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Decreto.
L'articolo 6 indica le modalità di presentazione della domanda d'indennizzo, che deve essere fatta in bollo con gli allegati da presentare; la domanda in copia, in carta semplice, deve essere inviata anche al titolare dell'autorizzazione
L'articolo stabilisce in 90 giorni, i termini entro i quali il titolare dell'autorizzazione deve presentare la documentazione di propria competenza ad integrazione di quella presentata dal gestore.
E' prevista anche una dichiarazione di responsabilità nei confronti dei titolari di autorizzazioni, nel caso ritardino l'invio della documentazione di loro competenza, che ritardi o impedisca la conclusione dell'istruttoria sulla domanda del gestore.
L'articolo norma anche la presentazione delle domande dei titolari di autorizzazione.
L'articolo 7 prevede, nel caso di riapertura dell'impianto per il quale sia stato concesso un indennizzo la restituzione, da parte del titolare dell'autorizzazione, del relativo indennizzo percepito dal gestore o dallo stesso titolare dell'autorizzazione.
L'articolo 8 determina il sistema di computo degli indennizzi che mantiene ed incrocia le tradizionali tre variabili: gli annui residui alla conclusione del contratto di comodato, l'erogato della media aritmetica degli erogati degli ultimi due anni solari completi di attività ed il correttivo "K", relativo alla anzianità di prestazioni da parte del gestore, che penalizza i gestori con meno di un anno di attività e premia i gestori con la più lunga attività.
I valori di indennizzo partono da € 11.362,05 (vecchie £. 22.000.000) deprezzate al 60% nel caso di fattore "K0" ovvero per un gestore con meno di un anno di attività a € 51.645,69 (vecchie £. 100.000.000) apprezzate al 150% (vecchie £. 150.000.000) nel caso di fattore "K3", ovvero per gestori che hanno superato i 18 anni di servizio.
Questo articolo determina anche gli indennizzi a favore dei titolari di autorizzazione che vanno da un minimo di € 15.493,71 (vecchie £. 30.000.00) a 25.822,84 (vecchie £. 50.000.000 circa), con una maggiorazione di € 51.645,69 (vecchie £. 100.000.000 circa) per i titolari di autorizzazione privi di marchio diffuso a livello nazionale.
L'articolo 9 stabilisce che il Fondo ha una durata pari a quella del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunque fino all'obiettivo di chiusura di settemila impianti, indicata all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 32/1998.